Patto di non concorrenza: validità e patto di opzione29 Aprile 2025
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Estensione dell'obbligo di fedeltà Il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2105 c.c., al rispetto (tra gli altri) dell'obbligo di fedeltà, rappresentato dal divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, oltre a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Tale vincolo è connaturato al rapporto di lavoro e, dunque, opera indipendentemente da una sua previsione espressa; d'altro canto, esso produce i suoi effetti solo in costanza del rapporto stesso. Per estendere la sua efficacia ed operatività per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il codice civile prevede (all'art. 2125 c.c.) la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza (di seguito anche solo “PNC” o il “Patto”). L'art. 2125 c.c. è l'unica fonte normativa di matrice legislativa, che tratta l'argomento in esame, anche se vanno tenuti in considerazione gli artt. 4 e 35 Cost., che prevedendo il ruolo centrale del lavoro, impongono (implicitamente) che le limitazioni previste dalle parti con un Patto siano bilanciate (appunto) con tale diritto al... Contenuto riservato agli abbonati. |