Dottrina / Riviste

Patto di non concorrenza: validità e patto di opzione

29 Aprile 2025 |

Considerando il personale che ricopre posizioni apicali o strategiche in azienda, il patto di non concorrenza è senz’altro lo strumento in grado di salvaguardare l’imprenditore dall’esportazione, presso imprese concorrenti, del patrimonio immateriale della sua organizzazione, nei suoi elementi interni - organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro - ed esterni - come la clientela -.

Sommario

Estensione dell'obbligo di fedeltà

Il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2105 c.c., al rispetto (tra gli altri) dell'obbligo di fedeltà, rappresentato dal divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, oltre a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Tale vincolo è connaturato al rapporto di lavoro e, dunque, opera indipendentemente da una sua previsione espressa; d'altro canto, esso produce i suoi effetti solo in costanza del rapporto stesso.

Per estendere la sua efficacia ed operatività per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il codice civile prevede (all'art. 2125 c.c.) la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza (di seguito anche solo “PNC” o il “Patto”).

L'art. 2125 c.c. è l'unica fonte normativa di matrice legislativa, che tratta l'argomento in esame, anche se vanno tenuti in considerazione gli artt. 4 e 35 Cost., che prevedendo il ruolo centrale del lavoro, impongono (implicitamente) che le limitazioni previste dalle parti con un Patto siano bilanciate (appunto) con tale diritto al...

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