Dottrina / Schede d'autore

Trasferimento del lavoratore

22 Aprile 2025 |

Il potere dell’imprenditore di modificare la sede di lavoro nel corso del rapporto lavorativo può essere esercitato in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Lo spostamento di sede è quello tra diverse unità produttive; se non disciplinato diversamente dalla contrattazione collettiva, il trasferimento nell’ambito della stessa unità produttiva non ha conseguentemente bisogno di motivazione.

Sommario

Inquadramento

A differenza della trasferta, temporaneo spostamento del lavoratore in un posto di lavoro diverso da quello abituale, il trasferimento è la collocazione definitiva del dipendente in un'altra sede di lavoro.

Mentre non esiste una disciplina legale per l'istituto della trasferta, sostanzialmente regolamentata nei contratti collettivi, il trasferimento, in termini generali, è disciplinato dalla Legge in due norme: l'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 3 D.lLs 81/2015) e l'art. 33, c. 5, L. 104/92.

La scheda analizzerà in dettaglio il trasferimento del lavoratore dai due diversi profili possibili (quello disposto d'ufficio dall'azienda e quello richiesto invece dal dipendente), esaminerà le possibilità di intervento dei contratti collettivi, prenderà in considerazione alcune particolari tipologie di lavoratori subordinati (rappresentanti sindacali, lavoratori eletti a cariche pubbliche, dipendenti che assistono familiari con handicap) che sono destinatari di specifiche discipline e tutele rispetto alla norma generale, per terminare l'approfondimento con un focus relativo ai trasferimenti collettivi.

Trasferimento d'ufficio disposto dal datore di lavoro

L'art. 2103 ...

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