Trasferimento del lavoratore22 Aprile 2025
|
Inquadramento A differenza della trasferta, temporaneo spostamento del lavoratore in un posto di lavoro diverso da quello abituale, il trasferimento è la collocazione definitiva del dipendente in un'altra sede di lavoro. Mentre non esiste una disciplina legale per l'istituto della trasferta, sostanzialmente regolamentata nei contratti collettivi, il trasferimento, in termini generali, è disciplinato dalla Legge in due norme: l'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 3 D.lLs 81/2015) e l'art. 33, c. 5, L. 104/92. La scheda analizzerà in dettaglio il trasferimento del lavoratore dai due diversi profili possibili (quello disposto d'ufficio dall'azienda e quello richiesto invece dal dipendente), esaminerà le possibilità di intervento dei contratti collettivi, prenderà in considerazione alcune particolari tipologie di lavoratori subordinati (rappresentanti sindacali, lavoratori eletti a cariche pubbliche, dipendenti che assistono familiari con handicap) che sono destinatari di specifiche discipline e tutele rispetto alla norma generale, per terminare l'approfondimento con un focus relativo ai trasferimenti collettivi. Trasferimento d'ufficio disposto dal datore di lavoro L'art. 2103 ... Contenuto riservato agli abbonati. |