Conguaglio dei contributi previdenziali09 Febbraio 2026
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Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la corretta retribuzione in virtù dell’inquadramento contrattuale, partendo da quanto stabilito dal CCNL applicato. La stessa deve, inoltre, essere congrua con i parametri stabiliti dall’INPS in termini di minimale e massimale, con la possibilità al momento del conguaglio di determinare il corretto imponibile spettante e di effettuare le eventuali correzioni. Inquadramento: l'imponibile previdenziale Il D.Lgs. 314/97 ha determinato l'armonizzazione tra imponibile previdenziale e fiscale, individuando un'unica base alla quale applicare sia la contribuzione previdenziale che la tassazione fiscale. Da questa unificazione deriva che ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi è necessario considerare tutto ciò che viene erogato al lavoratore dipendente in costanza di rapporto di lavoro, a qualunque titolo maturati, anche sotto forma di erogazioni liberali, salvo alcune eccezioni determinate dalla normativa. Ai sensi dell'art. 51 TUIR, infatti,il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La differenza tra l'imponibile ai fini previdenziali e quello ai fini fiscale è il principio applicato. Determinazione dell'imponibile previdenziale: principio di competenza Al primo viene applicato il principio di competenza in base al quale occorre considerare come retribuzione imponibile tutti i compensi dovuti per legge, contratto collettivo o indivi... Contenuto riservato agli abbonati. |