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Patto di non concorrenza

07 Aprile 2025 |

Il lavoratore subordinato è tenuto a rispettare un divieto di concorrenza nei confronti del datore di lavoro per effetto sia di disposizioni imperative di legge, quale corollario del più generale obbligo di fedeltà, sia dell’assoggettamento a precisi obblighi negoziali liberamente conclusi con il datore di lavoro. In questo ultimo caso si parla di patto di non concorrenza, la cui complessità pratica è, spesso, causa di incertezza applicativa e contenzioso giudiziale.

Estensione temporale del divieto di concorrenza

Il rapporto di lavoro subordinato condensa un insieme di posizioni giuridiche costituite da diritti e doveri in capo a ciascuna delle due parti contrattuali. Tra questi, l'obbligo di fedeltà consiste nel dovere da parte del lavoratore di osservare un comportamento che sia volto a tutelare gli interessi del datore di lavoro. Esso configura come un obbligo accessorio a quello principale di svolgere la prestazione lavorativa, la cui violazione è fonte per il lavoratore non soltanto di responsabilità disciplinare ma anche risarcitoria, qualora derivi un danno al datore di lavoro e questi sia in grado di fornirne prova (Cass. n. 8702/2000).

L'obbligo di fedeltà si sostanzia nel duplice divieto legale sancito dall'art. 2105 c.c.: di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (divieto di concorrenza), e di divulgare notizie riguardanti l'organizzazione e i metodi di produzione, oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l'impresa (obbligo di riservatezza).

Sul piano della portata temporale, diversamente dal dovere di riservatezza la cui durata si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavor...

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