Patto di non concorrenza07 Aprile 2025
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Estensione temporale del divieto di concorrenza Il rapporto di lavoro subordinato condensa un insieme di posizioni giuridiche costituite da diritti e doveri in capo a ciascuna delle due parti contrattuali. Tra questi, l'obbligo di fedeltà consiste nel dovere da parte del lavoratore di osservare un comportamento che sia volto a tutelare gli interessi del datore di lavoro. Esso configura come un obbligo accessorio a quello principale di svolgere la prestazione lavorativa, la cui violazione è fonte per il lavoratore non soltanto di responsabilità disciplinare ma anche risarcitoria, qualora derivi un danno al datore di lavoro e questi sia in grado di fornirne prova (Cass. n. 8702/2000). L'obbligo di fedeltà si sostanzia nel duplice divieto legale sancito dall'art. 2105 c.c.: di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (divieto di concorrenza), e di divulgare notizie riguardanti l'organizzazione e i metodi di produzione, oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l'impresa (obbligo di riservatezza). Sul piano della portata temporale, diversamente dal dovere di riservatezza la cui durata si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavor... Contenuto riservato agli abbonati. |