Quando non è dovuto il contributo addizionale NASpI07 Aprile 2025
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Applicazione del contributo addizionale L'art. 2, c. 28, della c.d. Legge Fornero (L. 92/2012), ha previsto che: “… ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.” Dopo le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) la disposizione prosegue e affermando che “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato …”. Al contempo, l'articolo 2 comma 29 lettera b) della stessa legge dispone che il contributo addizionale di cui al citato comma 28 non si applica: “ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Per effetto... Contenuto riservato agli abbonati. |