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Patto di prova

04 Aprile 2025 |

Il patto di prova si configura come uno strumento attraverso il quale entrambe le parti del contratto, datore di lavoro e lavoratore, hanno la possibilità di verificare reciprocamente la convenienza della relazione lavorativa prima di vincolarsi definitivamente. L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell'istituto ha contribuito a delineare contorni sempre più definiti, fornendo criteri interpretativi utili per una sua corretta applicazione.

Inquadramento

Il patto di prova rinviene la sua disciplina fondamentale nell'art. 2096 c.c., che ne delinea i contorni essenziali stabilendo che «l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto» e che «durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità».

La disciplina codicistica è stata nel tempo integrata dalle previsioni della contrattazione collettiva, a cui l'art. 2096 c.c. rinvia per la determinazione della durata massima del periodo di prova; questa risulta differenziata in relazione al livello di inquadramento del lavoratore e alla natura delle mansioni affidate, prevedendosi generalmente periodi più lunghi per le qualifiche più elevate. Il quadro normativo si è poi arricchito con il c.d. Decreto trasparenza (D.Lgs. 104/2022), che è intervenuto su vari aspetti dell'istituto stabilendo anche una durata massima legale del periodo di prova; e con il Collegato Lavoro 2025 (L. 203/2024) che ha normato il periodo di prova nell'ambito dei contratti a tempo determinato.

Dal punto di vista della sua natura giuridica, il patto di prova presenta una struttura complessa...

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