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Trasformazione da tempo pieno a part-time e viceversa: tutele e adempimenti

12 Marzo 2025 |

Il tempo pieno è da considerarsi la modalità comune di resa della prestazione di lavoro. Tuttavia, è possibile che il rapporto lavorativo sia attuato per un monte orario lavorativo inferiore rispetto a quello pieno, purché siano rispettate le condizioni individuate dalle fonti di riferimento le quali dovranno essere osservate anche nelle ipotesi di passaggio dal full-time a part-time e viceversa, con evidenti conseguenze operative per il datore di lavoro o per il professionista incaricato. 

Inquadramento

Quando si parla di contratto di lavoro a tempo parziale, in virtù della trasparenza che ormai permea i rapporti di lavoro, ma anche delle specifiche disposizioni di legge (tra le quali, spicca l'art. 5 D.Lgs 81/2015), la forma e il contenuto del contratto sono soggette a particolari regole:

  • deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova (si ricorda che, ex lege, sono venute meno le definizioni di part-time verticale e orizzontale, sebbene le stesse possano essere ancora oggi utili ai fini dei vari caricamenti sui programmi paghe);
  • deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
  • quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, la predetta indicazione può avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite (benché, la giurisprudenza – cfr. Cass. ord. 29 aprile 2024 n. 11333 - sulla questione si sia espressa chiarendo che vi è “necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durat...

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