Accomodamenti ragionevoli e obblighi datoriali: verso un'inclusione lavorativa sostenibile19 Febbraio 2025
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Accomodamenti ragionevoli nel contesto sovranazionale L'istituto degli accomodamenti ragionevoli è stato originariamente introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003 (così inserito dall'art. 9, c. 4-ter, DL 76/2013, conv. in L 99/2013) a seguito della condanna dell'Italia da parte dellaCorte di Giustizia Europea per non aver «imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili», così contravvenendo all'«obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE» (cfr. CGUE, 4 luglio 2013, C-312/11). L'art. 5 Dir. 2000/78/CE definisce l'oggetto delle soluzioni ragionevoli, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'insieme di «provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato». La stessa direttiva inquadra, poi, la nozione... Contenuto riservato agli abbonati. |