Dottrina / Riviste

Accomodamenti ragionevoli e obblighi datoriali: verso un'inclusione lavorativa sostenibile

19 Febbraio 2025 |

La Riforma sulla disabilità segna un momento di svolta nella disciplina italiana degli accomodamenti ragionevoli, pervenendo a una nuova e più articolata definizione che ne amplia significativamente la portata applicativa e imponendo ai datori di lavoro obblighi procedurali e sostanziali più precisi, allo scopo di favorire pratiche di inclusione lavorativa più efficaci e sostenibili.

Accomodamenti ragionevoli nel contesto sovranazionale

L'istituto degli accomodamenti ragionevoli è stato originariamente introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003 (così inserito dall'art. 9, c. 4-ter, DL 76/2013, conv. in L 99/2013) a seguito della condanna dell'Italia da parte dellaCorte di Giustizia Europea per non aver «imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili», così contravvenendo all'«obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE» (cfr. CGUE, 4 luglio 2013, C-312/11).

L'art. 5 Dir. 2000/78/CE definisce l'oggetto delle soluzioni ragionevoli, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'insieme di «provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato». La stessa direttiva inquadra, poi, la nozione...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona