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Licenziamento per superamento del periodo di comporto: tutele e procedure

12 Marzo 2025 |

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro nel caso di superamento del periodo di comporto se lo stato di malattia non è causato dalla propria condotta negligente o dolosa, dall'inosservanza delle norme per la sicurezza sul lavoro e dalla qualità dell'ambiente di lavoro. Il periodo di comporto ha una durata ben definita e richiede una serie di cautele per non incorrere nell'illegittimità o nullità del licenziamento o in forme di discriminazione indiretta.

Tutela del lavoratore durante la malattia: i confini del periodo di comporto

Il periodo di comporto è regolamentato dal Codice Civile e dai contratti collettivi, corrisponde al periodo di conservazione del posto di lavoro garantito al lavoratore in caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio, cosi come meglio precisato dall'art. 2110 c.c. Più nello specifico, il c. 2 stabilisce che “nei casi indicati nel comma precedente [ndr. infortunio e malattia], l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.., decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”.

Il comma fornisce un panorama completo sul comporto e ne delimita i confini.

Prima di tutto, il richiamo è al recesso dal contratto a tempo indeterminato che deve essere valutato a parte. Infatti, certamente il licenziamento per superamento del comporto è assimilabile, quanto alla procedura, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non a quello disciplinare: da cui ne discende la mancanza di qualsiasi obbligo di preventiva contestazione. Ma è altrettanto consolidato (sia in dottrina che in giurisprudenza) che si tratti di un istituto a parte, ovvero che ...

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