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Dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata: procedura e adempimenti

27 Novembre 2025 |

In caso di assenza ingiustificata protratta per un numero di giorni superiore a quello indicato dai contratti collettivi o, in mancanza di previsione contrattuale, al termine di 15 giorni è possibile considerare il comportamento del lavoratore come dimissione per fatti concludenti. A tal fine, occorre seguire una specifica procedura che coinvolge l'ITL il quale, una volta ricevuta la comunicazione da parte del datore di lavoro, procederà tempestivamente alle opportune verifiche.

Inquadramento

L'assenza ingiustificata del lavoratore protratta per un numero di giorni superiore a quello indicato dai contratti collettivi o, in mancanza di previsione contrattuale, al termine di 15 giorni consente al datore di lavoro di considerare tale condotta come dimissioni per c.d. fatti concludenti. Tale procedimento è alternativo alla procedura disciplinare prevista dall'art. 7 Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi di lavoro.

Quando il lavoratore si considera dimissionario

In caso di assenza ingiustificata dal lavoro del dipendente, protratta (art. 19 L. 203/2024; art. 26, c. 7 bis, D.Lgs. 151/2015; Circ. min. Lav. 6/2025):

  • oltre i giorni di tolleranza previsti dai contratti collettivi. Nel caso in cui il CCNL applicato preveda un termine superiore ai 15 giorni, detto termine trova applicazione. Se è previsto un termine inferiore, dovrà farsi riferimento al termine legale;
  • o, in mancanza di espressa previsione contrattuale, oltre il termine di 15 giorni

è possibile considerare il comportamento del lavoratore come una dimissione per fatti concludenti, evitando di aprire un procedimento disciplinare e di intimare il licenziamento per giusta causa.

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