Dottrina / Riviste

Fringe benefit erogati ai dipendenti: titoli di legittimazione

03 Febbraio 2025 |

Dal 2020 l'erogazione di beni e servizi ai dipendenti ha subito diverse modifiche che impattano sulla fiscalità di aziende e dipendenti. Il periodo è stato inoltre foriero di novità anche in merito alle modalità di gestione di tali benefici in natura (c.d. fringe benefit). Tra le tante novità, l'Interpello n. 5 del 2025 dell'Agenzia delle Entrate adegua il concetto di voucher all'innovazione tecnologica che diverse realtà (provider) hanno apportato al mercato gestionale di tali erogazioni.

Sommario

Concessioni a titolo di fringe benefit e rimbosabilità

Il benefit (art. 51, c. 3, TUIR) è stato un supporto per cercare di ovviare alla progressività dell'imposta ed all'aumento dei costi legato all'inflazione; il lavorare sul limite d'imponibilità è stato poi accompagnato da una ridefinizione delle modalità di gestione dell'erogazione, permettendo anche del rimborso per particolari tipologie di spesa.

La Legge delega Fiscale (L. 111/2023) oltre ad una completa revisione dell'IRPEF aveva ripromesso una verifica delle prestazioni in natura ricomprese nell'art. 51 TUIR: l'obiettivo di questa revisione era una sostanziale attualizzazione degli importi, originariamente fermi ancora a limiti dettati prima dell'avvento dell'euro.

C'è da dire che il legislatore fiscale ha avvicinato molto i concetti (anche normativi) di welfare e benefit, creando, alcune volte confusione negli operatori.

Con il termine di benefit o erogazioni/compensi in natura vengono catalogate tutte le concessioni di cui all'art. 51, c. 3, TUIR, tra le quali, a titolo d'esempio, possiamo fare rientrare buoni acquisto, buoni carburante, auto ad uso promiscuo, appartamento, ma anche qualsiasi bene o ...

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