Fringe benefit erogati ai dipendenti: titoli di legittimazione03 Febbraio 2025
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Concessioni a titolo di fringe benefit e rimbosabilità Il benefit (art. 51, c. 3, TUIR) è stato un supporto per cercare di ovviare alla progressività dell'imposta ed all'aumento dei costi legato all'inflazione; il lavorare sul limite d'imponibilità è stato poi accompagnato da una ridefinizione delle modalità di gestione dell'erogazione, permettendo anche del rimborso per particolari tipologie di spesa. La Legge delega Fiscale (L. 111/2023) oltre ad una completa revisione dell'IRPEF aveva ripromesso una verifica delle prestazioni in natura ricomprese nell'art. 51 TUIR: l'obiettivo di questa revisione era una sostanziale attualizzazione degli importi, originariamente fermi ancora a limiti dettati prima dell'avvento dell'euro. C'è da dire che il legislatore fiscale ha avvicinato molto i concetti (anche normativi) di welfare e benefit, creando, alcune volte confusione negli operatori. Con il termine di benefit o erogazioni/compensi in natura vengono catalogate tutte le concessioni di cui all'art. 51, c. 3, TUIR, tra le quali, a titolo d'esempio, possiamo fare rientrare buoni acquisto, buoni carburante, auto ad uso promiscuo, appartamento, ma anche qualsiasi bene o ... Contenuto riservato agli abbonati. |