Dottrina / Riviste

La previdenza complementare: uno strumento per anticipare la pensione

24 Gennaio 2025 |

La previdenza complementare consente di destinare il TFR al fondo pensionistico prescelto dal lavoratore nonché, in alcuni casi, di destinare al fondo prescelto una quota aggiuntiva di contribuzione. La scelta circa la destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore entro 6 mesi dall'assunzione, momento in cui diventa vincolante e irreversibile. In caso di mancata scelta nei termini previsti, il TFR viene destinato al fondo pensione previsto dal CCNL o al fondo avente il maggior numero di adesioni o, in via residuale, al Fondo Cometa.

La destinazione del TFR alla previdenza complementare

La previdenza complementare è stata riformata dal D.Lgs. 252/2005 al fine di incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, come pilastro secondario alla pensione pubblica.

Trait d'union è il trattamento di fine rapporto.

Il TFR è un elemento differito della retribuzione, che matura in costanza di rapporto di lavoro e viene erogato, di norma salvo eccezioni, alla cessazione, nato con lo scopo di integrare l'importo della pensione pubblica.

L'evoluzione del mercato del lavoro, però, rende meno attuabile la definizione originaria del TFR data la sempre maggiore presenza di carriere discontinue e rapporti di lavoro frazionati. Ad ogni cessazione, infatti, quanto maturato dal lavoratore viene erogato e si presentano due condizioni:

  • le somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto entrano nella disponibilità finanziaria del lavoratore;
  • viene meno la condizione di integrazione della pensione, ipotizzabile, invece, nei casi di carriere continuative presso la medesima azienda.

La possibilità attraverso la previdenza complementare di destinare il trattamento di fine rappor...

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