Dottrina / Riviste

Cessazione del rapporto di lavoro: le nuove dimissioni per fatti concludenti

30 Gennaio 2025 |

Il c.d. Collegato Lavoro 2025 introduce un meccanismo presuntivo di inversione dell’onere probatorio per cui, in presenza di tassative circostanze, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e sarà, quindi, quest’ultimo a dover eventualmente dimostrare l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Affinché il rapporto, in assenza di prova contraria, possa ritenersi risolto il datore di lavoro deve seguire una specifica procedura, a valle della quale non si dovrà corrispondere alcun contributo in fase di risoluzione del rapporto, considerandosi il recesso avvenuto per dimissioni.

La modifica normativa 

L'art. 19 L. 203/2024, inserendo il comma 7-bis all'art. 26 D.Lgs. 151/2015, norma per la prima volta la fattispecie - tanto frequente quanto insidiosa ed onerosa per le imprese - consistente nell'assenza ingiustificata dal lavoro del dipendente, protratta oltre i giorni di tolleranza previsti dai contratti collettivi, al solo fine di mettere il datore di lavoro nelle condizioni di licenziare il dipendente per assenza ingiustificata e consentirgli di percepire la NASpI. Tale condotta generava non poche problematiche legate al fatto che il datore di lavoro, di fatto, si trovava a dover sostenere il costo del c.d. ticket licenziamento anche se ci si trovava in presenza di un recesso voluto dal lavoratore che, con la sua condotta, metteva il datore di lavoro nelle condizioni di risolvere il rapporto di lavoro. La condotta configurava, inoltre, un'erogazione della prestazione NASpI a carico dell'INPS non dovuta, non trovandosi, di fatto, in una fattispecie di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sotto il profilo operativo e della prassi amministrativa la normativa è stata integrata dalla Nota INL 22 gennaio 2025 n. 579.

La giurisprudenza sul tema...

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