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Permessi per lavoratori con disabilità: divieto di discriminazione e fruizione fraudolenta

31 Gennaio 2025 |

Il lavoratore con disabilità grave gode della possibilità di optare, in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, per la fruizione di permessi giornalieri retribuiti. Tale condizione non deve rappresentare motivo, per il datore di lavoro, per realizzare condotte, anche indirette, di discriminazione. Il legislatore, inoltre, consente ai lavoratori che assistono un familiare portatore di disabilità grave di usufruire di congedi il cui utilizzo è sottoposto a specifiche limitazioni per evitare una fruizione fraudolenta.

Sommario

I permessi e benefici per i lavoratori portatori di disabilità grave

L'art. 33, c. 6, L. 104/92, stabilisce il diritto del lavoratore maggiorenne e portatore di handicap, o che si trovi in una condizione di disabilità grave, di poter optare, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, per la fruizione di 2 ore di permesso giornaliero retribuito in caso di orario di lavoro che sia superiore alle 6 ore (in caso di orario inferiore, il permesso è ridotto a 1 ora al giorno); se, invece, il lavoratore ha particolari esigenze, comunque connesse al proprio stato fisico, può scegliere di utilizzare 3 giorni di permesso complessivi, e frazionabili a ore, nel corso del singolo mese retribuito e con riferimento unicamente alle giornate lavorate.

La concessione di questi permessi è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 del citato c. 6, ovvero, che il lavoratore:

  • non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato per la patologia o disabilità di cui è portatore;
  • abbia comunque un rapporto di lavoro dipendente in corso, in quanto è richiesta come condizione imprescindibile la copertur...

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