Indennità per il periodo di congedo di maternità11 Dicembre 2024
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Lo stato di maternità, il puerperio e la genitorialità (materna e paterna) nei primi 12 anni di vita del bambino, sono oggetto di una specifica protezione da parte dell’ordinamento che accorda tutele sia economiche che normative, riconoscendo, durante il periodo di astensione della lavoratrice, un'indennità a carico dell'INPS nonché, in base a secondo quanto prevedono la maggior parte dei contratti collettivi, un'integrazione da parte del datore di lavoro. Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Si riporta, di seguito, un esempio pratico di una dipendente, 3 livello, full time, a cui viene applicato il CCNL Studi professionali, senza integrazione del datore di lavoro. Richiesta di indennità e retribuzione di partenza Richiesta a giugno 2023 della maternità obbligatoria (2 mesi prima della data presunta del parto) Mensilità giugno 2023 Retribuzione di fatto: € 1.733,37 Senza integrazione da parte dell'azienda
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