Conguaglio di fine anno: tra novità e certezze30 Dicembre 2024
|
Le scadenze per il conguaglio di fine anno Le operazioni finanziare derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se in corso d'anno. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, deve considerare nel reddito del lavoratore tutte le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferiti a spettanze dell'anno di imposta precedente, in virtù del criterio di cassa allargato previsto dal TUIR. Il conguaglio previdenziale Il primo passaggio in fase di conguaglio è quello previdenziale. In base al D.Lgs 314/97 è prevista l'armonizzazione delle basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali: tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, con l'esclusione di alcune voci tassativamente elencate, rientrano nell'imponibile previdenziale e successivamente in quello fiscale. In aggiunta, è da considerare quanto stabilito dall'art. 51 TUIR secondo il principio di onnicomprensività: tutto ciò che viene erogato al lavoratore deve essere assoggettato sia contribuzione che a tassazione (salvo che non sia espressamente prevista una ... Contenuto riservato agli abbonati. |