Dottrina / Riviste

Assunzione agevolata di beneficiari di ADI e SFL: requisiti, compatibilità e cumulabilità

27 Novembre 2024 |

I datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari delle misure dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro possono fruire di un regime contributivo agevolato che consente l’abbattimento dei contributi in misura e con limiti variabili a seconda del tipo di assunzione. L’esonero, inoltre, è cumulabile con altri benefici.

Sommario

Misure per il contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale

Il DL 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, conv. in L. 85/2023 ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli. Per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il DL 48/2023 ha previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL. In particolare, l'art. 10, c. 1, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali di competenza datoriale, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di € 8.000 su base annua, riparametrato...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona