Erogazione di beni e servizi al dipendente (c.d. fringe benefit)12 Settembre 2025
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Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura erogati sotto forma di beni e servizi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria (c.d. fringe benefits). Tali fringe benefits riconosciuti al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, esenti da contributi e imposte. Inquadramento Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura, erogati sotto forma di beni e servizi, che si aggiungono alla retribuzione ordinaria (c.d. fringe benefits). Si tratta, ad esempio, dell'assegnazione di un'auto aziendale, di un alloggio - che vengono di seguito analizzati nel dettaglio - o della concessione di un prestito. I fringe benefits possono essere riconosciuti anche ai singoli dipendenti, senza alcun obbligo di destinazione alla generalità o a categorie di lavoratori. Rientrano tra i benefici, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge o agli altri familiari, indicati nell'art. 12 DPR 917/86 (TUIR) - quindi, figli e ogni altra persona indicata dalla legge, convivente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari - nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. In linea generale, il valore dei beni non monetari, anche prodotti direttamente dall'azienda, costituisce per legge retribuzione imponibile. Quantificazione dei benefit Il criterio generale per la quantificazione del benefit prevede la determinazione del “valore normale” del bene ceduto o del... Contenuto riservato agli abbonati. |