Erogazione di beni e servizi al dipendente (c.d. fringe benefit)31 Agosto 2026
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Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura erogati sotto forma di beni e servizi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria (c.d. fringe benefits). Tali fringe benefits riconosciuti al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, esenti da contributi e imposte. Inquadramento Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura, erogati sotto forma di beni e servizi (c.d. fringe benefits), che si aggiungono alla retribuzione ordinaria . Si tratta, ad esempio, dell'assegnazione di un'auto aziendale, di un alloggio - che vengono di seguito analizzati nel dettaglio - o della concessione di un prestito. I fringe benefits possono essere riconosciuti anche ai singoli dipendenti, senza alcun obbligo di destinazione alla generalità o a categorie di lavoratori. Rientrano tra i benefici anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge e ai familiari indicati nell'art. 12 DPR 917/86 (TUIR), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito al dipendente il diritto di ottenerli da terzi.
In linea generale, il valore dei beni non monetari, anche prodotti direttamente dall'azienda, costituisce per legge retribuzione i... Contenuto riservato agli abbonati. |