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Erogazione di beni e servizi al dipendente (c.d. fringe benefit)

31 Agosto 2026 |

Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura erogati sotto forma di beni e servizi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria (c.d. fringe benefits). Tali fringe benefits riconosciuti al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, esenti da contributi e imposte.

Inquadramento

Il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti benefici in natura, erogati sotto forma di beni e servizi (c.d. fringe benefits), che si aggiungono alla retribuzione ordinaria . Si tratta, ad esempio, dell'assegnazione di un'auto aziendale, di un alloggio - che vengono di seguito analizzati nel dettaglio - o della concessione di un prestito.

I fringe benefits possono essere riconosciuti anche ai singoli dipendenti, senza alcun obbligo di destinazione alla generalità o a categorie di lavoratori.

Rientrano tra i benefici anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge e ai familiari indicati nell'art. 12 DPR 917/86 (TUIR), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito al dipendente il diritto di ottenerli da terzi.

Sono considerati familiari (art. 12, c. 4 ter, DPR 917/86; art. 1 D.Lgs. 192/2025; art. 1 D.Lgs. 148/2026):

- i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto;

- le altre persone indicate nell’art. 433 c.c.

In linea generale, il valore dei beni non monetari, anche prodotti direttamente dall'azienda, costituisce per legge retribuzione i...

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