Maternità: gestione e busta paga09 Ottobre 2024
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Flessibilità e durata del congedo di maternità Lasciando inalterata la durata dell'astensione obbligatoria di 5 mesi, la lavoratrice può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 151/2001), a condizione che il medico del Servizio Sanitario Nazionale, o un medico convenzionato con il SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice può esercitare tale forma di flessibilità del congedo solo in presenza di alcuni presupposti:
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