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Maternità: gestione e busta paga

09 Ottobre 2024 |

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto. Durante tale periodo alla lavoratrice spetta un’indennità a carico dell’INPS pari all'80% della retribuzione, inoltre, diversi contratti collettivi prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro.

Sommario

Flessibilità e durata del congedo di maternità

Lasciando inalterata la durata dell'astensione obbligatoria di 5 mesi, la lavoratrice può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 151/2001), a condizione che il medico del Servizio Sanitario Nazionale, o un medico convenzionato con il SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice può esercitare tale forma di flessibilità del congedo solo in presenza di alcuni presupposti:

  • assenza di condizioni patologiche da cui possano derivare rischi per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
  • assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro;
  • venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
  • assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dall...

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