Dottrina / Riviste

Domanda di accesso al concordato preventivo: la nuova procedura

02 Ottobre 2024 |

Il presente contributo si propone di illustrare le modifiche apportate dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (approvato con D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) al procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, avendo particolare riguardo alla domanda di accesso al concordato preventivo.

Sommario

Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

La domanda di accesso al concordato preventivo, come noto, non riceve una regolamentazione autonoma all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019; d'ora in avanti «CCII»), trovando la propria disciplina all'interno del Titolo III del CCII (dedicato al «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza»), in particolare a partire dall'art. 40, unitariamente dedicato alle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (oltreché alla liquidazione giudiziale).

Scopo del presente contributo è di analizzare l'impatto che le modifiche operate dal terzo correttivo al CCII (approvato con D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) sul predetto Titolo III esercitano sulla domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo.

Il requisito soggettivo di accesso al concordato preventivo

Ai sensi dell'art. 37 c. 1 CCII la domanda di concordato preventivo è proposta con ricorso del debitore, il quale, come noto, è l'unico soggetto legittimato a richiedere l'accesso a tale procedura.

In relazione al requisito ...

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