Dottrina / Riviste

Contratti a termine illegittimi: diventano definitivi i risarcimenti illimitati

19 Novembre 2024 |

Con la conversione in Legge del c.d. Decreto salva infrazioni UE, diventano definitive le modifiche all’art. 28, c. 2-3, D.Lgs. 81/2015, nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, rimettendosi al Giudice del lavoro la possibilità di determinare l’indennità risarcitoria in misura anche superiore al quantum di legge se il lavoratore dimostra di aver subito un “maggior danno”

Sommario

L'impianto normativo in materia di contratti a termine illegittimi

L'art. 11 DL 131/2024 interviene sui commi 2 e 3 dell'art. 28, D.Lgs. n. 81/2015 che indicano le conseguenze sanzionatorie gravanti sul datore di lavoro “nei casi di trasformazione (giudiziale) del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”.

Il comma 2 cit., riprendendo il contenuto dell'art. 32, c. 5, L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro 2010) così come integrato dall'art. 1, c. 13, L. 92/2012 (Legge Fornero), definisce un quadro sanzionatorio lineare sotto ilprofilo operativo: con la sentenza con la quale il giudice trasforma il contratto a termine oggetto dell'impugnazione in uno a tempo indeterminato, il datore di lavoro viene condannato anche al risarcimento del danno in favore del lavoratore mediante la corresponsione di una indennità onnicomprensiva in una misura che varia da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini della determinazione del numero delle mensilità, il giudice tiene conto dei “criteri oggettivi” dettati dall’art. 8, L. 604/66 in caso di licenziamento...

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