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I contratti di solidarietà: uno strumento per evitare i licenziamenti

16 Settembre 2024 |

Il contratto di solidarietà consente ai datori di lavoro di concordare con le organizzazioni sindacali la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, esuberi di personale, con la possibilità, per i lavoratori, di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per compensare il reddito perso in conseguenza delle minori ore di lavoro prestate.

Ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 il «contratto di solidarietà» ha cessato di essere disciplinato come ammortizzatore sociale autonomo ed è stato, invece, trasformato in una specifica causale di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”).

Il contratto di solidarietà si sostanzia in un accordo aziendale stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 D.Lgs. 81/2015), nell'ambito del quale è stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale utilizzo.

Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili (DM Min. Lav. 13 gennaio 2016 n. 94033).

Dal 1° gennaio 2022 possono richiedere il trattamento di integrazione salariale per la causale collegata ai contratti di solidarietà i datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterale che abbiano occupato nel semestre precedente mediament...

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