Dottrina / Riviste

Dimissioni volontarie: aspetti operativi, casi particolari e revoca

11 Settembre 2024 |

Il rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, rassegnando le dimissioni. Dal 2016 è stata introdotta la comunicazione in via telematica delle stesse per evitare il verificarsi delle c.d. “dimissioni in bianco”.

Recesso unilaterale del lavoratore

Il lavoratore può recedere liberamente in modo unilaterale dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni senza particolari motivi o vincoli, sempre che il contratto collettivo o individuale dispongano diversamente, l’unica regola da rispettare è quella del preavviso.

È importante sottolineare che in caso di rassegnazione delle dimissioni non è necessaria l’accettazione da parte del datore di lavoro, come ribadito da diverse pronunce della Corte di cassazione.

Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno comunicate esclusivamente attraverso il canale telematico.

L’efficacia delle stesse è, quindi, subordinata al rispetto di una procedura che assicura l’identità del lavoratore manifestante la volontà di porre fine al rapporto di lavoro.

L’invio telematico è l’unico strumento valido di presentazione delle dimissioni, non sono infatti ammesse documenti in forma libera o comportamenti concludenti.

La procedura telematica

Come già esposto in precedenza, le dimissioni vanno formalizzate, a pena di efficacia, esclusivamente con modali...

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