Dottrina / Riviste

La somministrazione di lavoro: obblighi e diritti del somministratore e dell'utilizzatore

22 Agosto 2024 |

In ragione della trilateralità della somministrazione, è prevista la ripartizione dei poteri e delle obbligazioni del datore di lavoro tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore: alla prima spettano il potere disciplinare e gli obblighi retributivi e previdenziali, mentre al secondo compete l'esercizio del potere di controllo e disciplinare e la garanzia degli obblighi di sicurezza.

Sommario
Il rapporto di somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro rappresenta un'eccezione espressa al più generale divieto di interposizione di manodopera, originariamente previsto dalla L. 1369/60 e ancora immanente nell'ordinamento anche a seguito dell'abrogazione della stessa (ex multis, Cass. 20 giugno 2023 n. 17627).

Si tratta un modello contrattuale caratterizzato dissociazione tra il soggetto che assume il lavoratore – individuato nell'agenzia di somministrazione o il “somministratore” – e il soggetto che fruisce della prestazione dedotta in un contratto di lavoro di cui egli non è parte – l'“utilizzatore”.

La liceità di tale combinazione è condizionata a precisi limiti e requisiti previsti dalla legge e, in particolare, alla circostanza per cui il somministratore sia, appunto una agenzia di somministrazione appositamente autorizzata allo svolgimento della suddetta attività (artt. 4 e 5, D.Lgs. 276/2003); in difetto dei quali si rientra nelle ipotesi di somministrazione illecita o addirittura fraudolenta, ancora soggette a sanzioni di natura penale (art. 18, D.Lgs. 276/2003).

Nel rapporto di somministrazione, dunque, intervengono tre soggetti – somministratore, uti...

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