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La scelta di destinazione del TFR

07 Maggio 2026 |

Il legislatore ha previsto la possibilità di finanziare forme pensionistiche complementari con il conferimento del TFR maturando. Conseguentemente, all’atto dell’assunzione, il lavoratore può decidere se conferire il proprio TFR al fondo di previdenza complementare o di tenerlo in azienda, tramite versamento presso il fondo di tesoreria dell’INPS e presso il datore di lavoro.

Inquadramento

A far data dal 1° gennaio 2007, il lavoratore assunto ha la facoltà di scegliere la destinazione del proprio TFR, potendo alternativamente:

  • in caso di datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, tenerlo in azienda o destinarlo alla previdenza complementare, indicando il fondo prescelto;
  • in caso di datore di lavoro con più di 50 dipendenti, destinarlo al fondo di tesoreria istituito presso l'INPS o parimenti destinarlo alla previdenza complementare, indicando il fondo prescelto.

Soggetti coinvolti

La disciplina relativa alla scelta di destinazione del TFR si applica a tutti i lavoratori subordinati, anche se con modalità diverse a seconda della dimensione aziendale (almeno 50 dipendenti o meno di 50 dipendenti) e della circostanza che siano o meno lavoratori di prima assunzione.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di almeno 50 addetti:

  • prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo...

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