Dottrina / Riviste

Esonero per donne vittime di violenza: la procedura di richiesta

03 Luglio 2024 |

Aggiornata la procedura di richiesta di esonero contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere. L'esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2024, è destinato ai datori di lavoro che assumono nel triennio 2024 -2026 con contratto di lavoro subordinato (anche part-time) donne disoccupate che abbiano usufruito del “reddito di libertà”.

Sommario

L'esonero

Requisiti e misura

La Legge di Bilancio 2024, L. 213/2023, all'art. 1 c. 191 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati, che assumono nel triennio 2024 – 2026 donne disoccupate vittime di violenza, un esonero contributivo al fine di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di questi soggetti svantaggiati.

Le portatrici dell'esonero sono soggetti disoccupati che abbiano fruito del “reddito di libertà” previsto dall'art. 105bis D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020. Tale contributo di tipo economico, è del valore massimo di € 400 mensili, erogato in un'unica soluzione alle donne residenti in Italia, cittadine italiane o con regolare permesso di soggiorno, e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dai servizi sociali e dalle regioni.

L'agevolazione, le cui prime indicazioni sono state fornite nella Circ. 41 del 5/03/2024, consiste in un esonero pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile, fermo restando il computo delle prestazioni pensionistiche.

Durata

La durata dell'esonero dipende dalla tipologia contrattuale scelta per l'assun...

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