Dottrina / Riviste

Lavoro supplementare: tra flessibilità e limiti

28 Giugno 2024 |

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto part-time possono prevedere variazioni dell'arco di tempo lavorativo per garantire maggiore flessibilità alla prestazione lavorativa. Distribuendo diversamente l'orario di lavoro ed estendendone la durata, nei limiti consentiti, si possono contemperare le diverse esigenze fra datori di lavoro e lavoratori.

Il part-time

Il lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D. Lgs. 61/2020, consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, caratterizzato dallo svolgimento di attività lavorativa di durata inferiore rispetto a quella normale prevista per legge per i lavoratori a tempo pieno.

In base al D. Lgs. 61/2000, art. 1, ci sono tre diverse forme di lavoro part-time:

  • part-time orizzontale: in caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro è prevista in relazione a quello normale giornaliero;
  • part-time verticale: nell'ipotesi di attività lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
  • part-time di tipo misto: rappresenta una combinazione dei due precedenti.

Tale classificazione è stata abrogata con l'avvento della riforma del 2015: l'attuale normativa prevede infatti due tipologie di assunzioni, una a tempo pieno e l'altra a tempo parziale.

Salvo diversamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che vigono per il tempo pieno, con la conseguente riparametrazione di tutti gli istituti di carattere r...

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