L'obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo21 Giugno 2024
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Il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento del dipendente per ragioni economiche (ossia, connesse all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) deve preliminarmente avere verificato che all'interno della propria organizzazione produttiva non sia possibile adibire il lavoratore medesimo ad un'alternativa posizione lavorativa. Tale obbligo, benché non espressamente imposto da una previsione normativa, trova giustificazione sia nel principio di tutela costituzionale del lavoro, sia nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. 18 gennaio 2022 n. 1386). L'ambito di estensione dell'obbligo di repêchage incontra, tuttavia, dei limiti applicativi, laddove non può tradursi nell'impegno del datore di lavoro di ricercare una diversa e alternativa posizione lavorativa che richieda modifiche e adattamenti – anche economici, oltre che organizzativi - della struttura produttiva. Un'eccezione a tale regola è prevista in caso di licenziamento del dipendente in caso di sopravvenut... Contenuto riservato agli abbonati. |