Superminimo: determinazione ed erogazione14 Ottobre 2025
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Il superminimo è una voce retributiva che si aggiunge ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Viene generalmente pattuito a livello individuale nel contratto di lavoro o in accordi successivi all’assunzione e si riconosce in virtù di determinate qualità del prestatore di lavoro o particolari situazioni di mercato. In assenza di una specificazione si considera erogata per anticipare i futuri aumenti contrattuali collettivi. Inquadramento Il superminimo consiste in un compenso - pattuito nel contratto individuale tra le parti (c.d. superminimo individuale o aumento di merito), oppure nell'ambito della contrattazione collettiva (superminimo collettivo) - che eccede i minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro. La discrezionalità del datore di lavoro di corrispondere il superminimo e di determinare il suo ammontare è insuscettibile di limitazione. Tuttavia, questa voce retributiva diventa parte integrante della retribuzione del lavoratore ed è soggetta al principio di immodificabilità unilaterale dell'obbligazione retributiva e di irriducibilità (art. 2113 c.c.; Cass. n. 22041/2023). È possibile pattuire dei superminimi anche a livello collettivo, attraverso accordi aziendali o nazionali, ad esempio da riconoscersi ai lavoratori inquadrati in un determinato livello. In tal senso, ad esempio, si registrano i CCNL Chimici piccola industria e il CCNL Laterizi. Soggetti Non si registrano specifiche previsioni normative in merito al riconoscimento del superminimo, pertanto, può essere riconosciuto da tutti i datori di lavoro verso tutti i lavoratori. Riduzione del superminimo La giurisprudenza ha con... Contenuto riservato agli abbonati. |