Dottrina / Riviste

Le nuove misure di contrasto alla somministrazione di lavoro illecita

13 Maggio 2024 |

L'interposizione reale di manodopera in favore di un'impresa utilizzatrice è consentita solo nei limiti stabiliti da un valido contratto di somministrazione di lavoro, il cui travalicamento integra una “somministrazione irregolare”, soggetta a sanzioni. Il c.d. Decreto PNRR ha introdotto importanti misure volte a prevenire e sanzionare l'interposizione illecita di manodopera, specialmente nell'ambito degli appalti di opere e servizi.

I soggetti coinvolti nel contratto di somministrazione

Normalmente, nel contratto di lavoro subordinato il datore di lavoro è colui che, servendosi dell'attività lavorativa prestatagli dal lavoratore, viene formalmente investito di una serie diritti e obblighi verso il dipendente.

Proprio sulla base del materiale utilizzo delle prestazioni di lavoro, la legge consente - nell'eccezionale ipotesi del contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dagli artt. 30-40 D. Lgs. 81/2015 - il trasferimento dei poteri di direzione ed organizzazione (tipicamente datoriali) in capo ad un soggetto diverso, ovvero l'impresa utilizzatrice.

Ciò avviene sulla base di due rapporti contrattuali distinti e concorrenti che, coinvolgendo tre soggetti:

  • da un lato il contratto sottoscritto dall'agenzia per il lavoro (somministratore) con l'impresa, o il professionista o - come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici - il privato cittadino (utilizzatore);
  • dall'altro lato il rapporto contrattuale tra l'impresa somministratrice e il lavoratore.

Tale soluzione consente all'impresa che ricorre alla somministrazione di lavoro di usufruire dell'attività lavorativa e produttiva di manodopera ...

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