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Indennità sostitutiva del preavviso: gestione e calcolo

15 Aprile 2024 |

La normativa in materia di lavoro prevede che il rapporto possa risolversi su iniziativa di entrambe le parti del contratto di lavoro, sulla base di quanto disposto dagli artt. 2118 e 2119 c.c. e che il preavviso possa essere trattenuto, lavorato o sostituito dalla relativa indennità sostitutiva, fermo restando quanto indicato dalla contrattazione collettiva.

Sommario
Estinzione del rapporto di lavoro e preavviso

Nelle ipotesi di recesso di una delle parti del contratto di lavoro a tempo indeterminato, trova applicazione l'istituto del preavviso (art. 2118 c.c.), al fine di consentire al lavoratore di trovare un nuovo impiego e al datore di lavoro di organizzare la sostituzione del dipendente. Il rapporto di lavoro non si estingue immediatamente al momento della comunicazione del recesso ma al termine del periodo di preavviso contrattualmente previsto. Il rapporto di lavoro può essere interrotto senza preavviso solo in presenza di giusta causa (art. 2119 c.c.), quindi di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neanche momentanea del rapporto; inoltre, nelle ipotesi di risoluzione consensuale o di recesso durante il periodo di prova. In tutti gli altri casi, l'interruzione del rapporto di lavoro deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria che distingue, generalmente, la sua durata per anzianità aziendale, livello di inquadramento ovvero in base alla tipologia di recesso (dimissioni o licenziamento).

Ai sensi dell'art. 2077 c.c., le disposizioni dei contrat...

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