Indennità sostitutiva del preavviso: gestione e calcolo15 Aprile 2024
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Estinzione del rapporto di lavoro e preavviso Nelle ipotesi di recesso di una delle parti del contratto di lavoro a tempo indeterminato, trova applicazione l'istituto del preavviso (art. 2118 c.c.), al fine di consentire al lavoratore di trovare un nuovo impiego e al datore di lavoro di organizzare la sostituzione del dipendente. Il rapporto di lavoro non si estingue immediatamente al momento della comunicazione del recesso ma al termine del periodo di preavviso contrattualmente previsto. Il rapporto di lavoro può essere interrotto senza preavviso solo in presenza di giusta causa (art. 2119 c.c.), quindi di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neanche momentanea del rapporto; inoltre, nelle ipotesi di risoluzione consensuale o di recesso durante il periodo di prova. In tutti gli altri casi, l'interruzione del rapporto di lavoro deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria che distingue, generalmente, la sua durata per anzianità aziendale, livello di inquadramento ovvero in base alla tipologia di recesso (dimissioni o licenziamento). Ai sensi dell'art. 2077 c.c., le disposizioni dei contrat... Contenuto riservato agli abbonati. |