Dottrina / Riviste
Maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito per le nuove assunzioni08 Marzo 2024
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Beneficiari della misura L'art. 4 D.Lgs. 216/2023 ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2024, in attesa della completa attuazione della riduzione dell'aliquota IRES così come previsto dall'art. 6, c. 1 lett. a), L. 111/2023 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato e nel rispetto delle ulteriori disposizioni introdotte (c.d. maxi deduzione del costo del lavoro). La misura risulta applicabile nei confronti di titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione non spetta, invece, alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa (es. concordato liquidatorio). Contenuto riservato agli abbonati. |