Il licenziamento collettivo rappresenta un istituto di diritto del lavoro completamente autonomo rispetto al licenziamento individuale; diversa è la procedura, diversi sono i presupposti, diversi sono i profili di illegittimità e di tutela del lavoratore, diversi sono i criteri di individuazione del personale destinatario del provvedimento espulsivo.
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Campo di applicazione e presupposti
In linea di massima, la procedura di licenziamento collettivo riguarda:
le imprese in CIGS ovvero si deve trattare di impresa con almeno 15 dipendenti a tempo indeterminato, occupati nel semestre precedente all'avvio della procedura (non vi è questo limite nel caso del trasporto aereo e aeroportuale), e al termine del periodo di CIGS l'impresa non è in grado di riassorbire tutto o parte del personale coinvolto;
le imprese non in CIGS (perché non vi rientrano o non la richiedono) e in questo caso, invece, ci si richiama ai classici criteri ovvero essere di fronte ad un'azienda che occupi più di 15 dipendenti nell'unità produttiva interessata o più di 60 sul territorio nazionale, quando la procedura è estesa su tutta Italia, e si proceda ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni.
In questo secondo caso vengono esclusi dal conteggio i seguenti licenziamenti:
licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo;
procedure di cambio appalto;
dimissioni dei lavoratori (casi di gravidanza e incentivi, come riferito da Cass. 14736/2002).
Chiaramente, nel primo caso delle imprese in CIGS non vi è il limite dei 5 lavoratori, per c...
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