Libro Unico del Lavoro e prospetto paga nel lavoro sportivo13 Febbraio 2024
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Il libro paga per le collaborazioni coordinate e continuative Il D.Lgs 36/2021 (c.d.Riforma dello sport) dispone che, per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli artt. 39 e 40 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche) (art. 28, c. 4, D. Lgs. 36/2021). Si dispone, altresì, che nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (vige il criterio di cassa anche per compensi annuali rateizzati). Rimane comunque fermo l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro per tutti indipendentemente dal compenso percepito. In deroga alle ordinarie regole ed alle tempistiche di compilazione, il comma 5 sempre del citato art. 28 dispone che l'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (per il 2023 entro il 30 gennaio 2024), fermo restando che ... Contenuto riservato agli abbonati. |