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Trattamento retributivo delle festività

05 Marzo 2026 |

Nei giorni festivi i lavoratori, pur non prestando attività lavorativa, hanno diritto alla corresponsione della normale retribuzione. La disciplina del trattamento retributivo delle festività è contenuta nelle norme di legge e, soprattutto, nel contratto collettivo.

Inquadramento  

 Rientrano nella nozione di festività le giornate tassativamente enucleate dalle norme di legge, durante le quali, pur non essendovi prestazione lavorativa, viene comunque riconosciuta la corrispondente retribuzione.

L'elenco delle festività viene enucleato anche dai CCNL che ne definiscono le modalità di gestione a livello retributivo, sia in caso di assenza durante la giornata festiva che in caso di lavoro in dette giornate.

Si è soliti distinguere le festività religiose, nazionali e altre festività. Vi sono, inoltre, festività che cadono in giorni fissi e festività mobili, la cui data variano ogni anno.

Tra le festività rientra anche quella del Santo Patrono, rispetto alla cui individuazione si fa riferimento al Comune di cui è ubicata la sede di lavoro.

Le festività nazionali e religiose cadono nelle seguenti giornate:

  • 1° gennaio;
  • 6 gennaio, giorno dell'Epifania;
  • 25 aprile, anniversario della liberazione;
  • Pasqua e lunedì dopo Pasqua;
  • 1° maggio, festa del lavoro;
  • 2 giugno, festa della Repubblica;
  • 15 agosto, Assunzione della B.V. Maria;
  • 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
  • 1° novembre, Ognissanti;
  • 8 dicembre, fes...

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