Dottrina / Riviste

Trattamento tributario del lavoro sportivo

09 Febbraio 2024 |

L'art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, prevede che, fino a € 15.000, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Proprio ai fini della corretta applicazione della norma, viene disposto l'obbligo per il lavoratore sportivo di rilasciare, all'atto di pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Disciplina generale

L'art. 25 D.Lgs. 36/2021 ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1 n. 3, c.p.c.

L'art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, prevede che, fino a € 15.000, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Proprio ai fini della corretta applicazione della norma, viene disposto l'obbligo per il lavoratore sportivo di rilasciare, all'atto di pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Il doppio regime di tassazione per il 2023

Per il 2023 è previsto un doppio regime di tassazione per lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo:

  • dal 1° gennaio al 30 giugno: i compensi percepiti hanno natura di redditi diversi ai sensi del all'art. 67, c. 1 lett. m), TUIR;
  • dal 1° luglio sono assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 52 TUIR.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2023 i compensi pe...

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