Dottrina / Riviste

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: il caso dello scarso rendimento

02 Febbraio 2024 |
Paolo Mancinelli

In giurisprudenza si sente parlare molto spesso di licenziamento per scarso rendimento del dipendente che, trattandosi di comportamento colpevole del lavoratore, viene fatto rientrare nel concetto di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Il giustificato motivo soggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, non così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto.

Al realizzarsi di tale fattispecie il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso, pena la corresponsione dell'indennità sostitutiva.

Possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo i casi di mancato rispetto di obblighi contrattuali e non circostanze riguardanti la condotta extralavorativa del dipendente.

L'inadempimento del lavoratore deve comunque essere circoscritto all'ambito del contratto e non solo nell'ottica più ristretta dell'obbligazione; pertanto esso va correlato con altri elementi in riferimento all'economia della compagine sociale e non soltanto al singolo rapporto.

La possibilità di recedere dal contratto per inadempimento del lavoratore risponde all'interesse del datore di lavoro a disporre di un deterrente contro il comportamento irregolare di tutti i dipendenti.

L'interesse dell'imprenditore è quello di reagire con immediatezza per prevenire in futuro il ripetersi dell'inadempimento,...

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