Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: il caso dello scarso rendimento02 Febbraio 2024
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Il giustificato motivo soggettivo Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, non così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto. Al realizzarsi di tale fattispecie il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso, pena la corresponsione dell'indennità sostitutiva. Possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo i casi di mancato rispetto di obblighi contrattuali e non circostanze riguardanti la condotta extralavorativa del dipendente. L'inadempimento del lavoratore deve comunque essere circoscritto all'ambito del contratto e non solo nell'ottica più ristretta dell'obbligazione; pertanto esso va correlato con altri elementi in riferimento all'economia della compagine sociale e non soltanto al singolo rapporto. La possibilità di recedere dal contratto per inadempimento del lavoratore risponde all'interesse del datore di lavoro a disporre di un deterrente contro il comportamento irregolare di tutti i dipendenti. L'interesse dell'imprenditore è quello di reagire con immediatezza per prevenire in futuro il ripetersi dell'inadempimento,... Contenuto riservato agli abbonati. |