La gestione della previdenza complementare nel rapporto di lavoro29 Aprile 2026
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Sempre più frequentemente i lavoratori subordinati scelgono di destinare il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare. L’opzione può essere effettuata dal lavoratore tanto in fase di prima assunzione, quanto in un momento successivo e in costanza di rapporto di lavoro. Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori neoassunti del settore privato avviene automaticamente l'adesione alla previdenza complementare, al fondo previsto dal CCNL o in alternativa al fondo integrativo maggiormente presente in azienda, o ancora in modo residuale al Fondo Cometa. Inquadramento La previdenza complementare è disciplinata dal D.Lgs. 252/2005 e si assesta quale pilastro secondario alla previdenza obbligatoria con il fine di garantire una pensione aggiuntiva al lavoratore iscritto. Il continuo mutare dello scenario pensionistico con il graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo determina anche un impoverimento del tenore di vita del lavoratore in costanza di lavoro, rispetto a quanto percepito in fase di pensionamento. Per tale motivo la previdenza complementare può dimostrarsi una scelta vantaggiosa ottenendo un'integrazione della pensione obbligatoria, accantonando periodicamente un importo che nel caso dei lavoratori può essere il TFR. L'importo accantonato verrà poi restituito al momento del pensionamento sotto forma di rendita o capitale. L'adesione è libera e volontaria e le modalità di partecipazione sono stabilite dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è intervenuta sul meccanismo del silenzio - assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto. Soggetti coinvolti Lavoratori Datori di lavoro Fondi previdenziali Diverse scelte di previdenza... Contenuto riservato agli abbonati. |