Geolocalizzazione e profili privacy11 Febbraio 2026
|
L'implementazione di dispositivi di localizzazione nell'ambiente lavorativo offre vantaggi nella gestione organizzativa e produttiva, nella promozione della sicurezza e nella tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, il loro utilizzo potrebbe comportare un'invasione nella sfera di riservatezza del lavoratore e impattare in maniera negativa sull'intera gestione privacy aziendale. Inquadramento L'utilizzo dei sistemi di localizzazione rientra tra gli strumenti che potrebbero comportare un controllo dell'attività lavorativa e per tale ragione, prima della loro installazione, è necessario il rispetto delle prescrizioni dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori ( L. 300/1970) che prevedono un preventivo accordo sindacale, o in assenza di rappresentanze aziendali la trasmissione dell'Istanza all'Ispettorato territorialmente competente o a quello nazionale in caso di più unita produttive con sedi in diverse province. Soggetti interessati Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro Lavoratori Le misure si applicano anche in presenza di un solo contratto di subordinazione. Per i rapporti di collaborazione le prescrizioni di cui all'art. 4 St. Lav. non trovano applicazione, mentre le norme privacy e le misure di sicurezza e protezione prescritte dal GDPR si applicano anche ai collaboratori dell'azienda. Accordo sindacale L'accordo sindacale di cui all'art. 4 St. Lav. è volto a rispettare le prescrizioni dell'art. 4. Nella predisposizione dell'accordo sarà pertanto individuare, primariamente, la legittimità del trattamento che si rinviene nella presenza... Contenuto riservato agli abbonati. |