La gestione del lavoro intermittente: compatibilità e limiti06 Novembre 2023
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Cosa si intende per discontinuità e intermittenza Come precisato con la Circ. Min. Lav. 20/2012, la prestazione si considera discontinua anche quando resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, per periodi di durata significativa; tali periodi, per potersi considerare intermittenti, devono essere intervallati da una o più interruzioni, così che non vi sia esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione. Tra l'altro, il minostero del Lavoro, con circ n. 22/2013 (c.d. vademecum), ha precisato che la norma non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e di intermittenza, e che è dunque possibile stipulare un contratto intermittente, anche ove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. È la mancata coincidenza tra la durata della prestazione svolta e quella del contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza. Caratteristica principale del lavoro intermittente è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità) e fasi in cui vi ... Contenuto riservato agli abbonati. |