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Adibizione temporanea a mansioni superiori

02 Agosto 2024 |

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Inquadramento

A norma dell'art. 2103 cod. civ., così come quasi integralmente riscritto dal D.Lgs. 81/2015, il datore di lavoro può esercitare il c.d. ius variandi, ovverosia può modificare le mansioni assegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione secondo specifici limiti.

La norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a quelle "riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Non compare alcun riferimento alla precedente dicitura di assegnazione a mansioni “equivalenti”, ne consegue che i limiti dello ius variandi si possono rinvenire solo nelle categorie riportate nell'art. 2095 cod. civ. (“prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigentiquadriimpiegati e operai”)  e dalle qualifiche fissate dalla contrattazione collettiva. Pertanto, nell'ambito del medesimo livello e categoria, non sussiste alcun limite all'assegnazione di nuove mansioni ed il lavoratore potrà essere adibito a tutti i compiti, anche ...

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