Riviste Contratto a tempo parziale: flessibilità e limiti02 Ottobre 2023
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Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai soli fini della prova e deve necessariamente indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario. Ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 81/2015, infatti, il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai soli fini della prova (non si tratta quindi della forma scritta prevista ad substantiam, ossia ai fini della validità dell'atto, come avviene, per esempio, con riguardo al contratto a tempo determinato; in tal senso anche la Circ. Min Lav 30 aprile 2001 n. 46). In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale, ciò non determina la nullità dell'intero contratto e neppure la conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, come sancito dalla sentenza C.Cost 15 luglio 2005 n. 283; solo su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione e ai contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. Se l'omissio... Contenuto riservato agli abbonati. |