Assegnazione a mansioni inferiori26 Agosto 2024
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Solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore o nelle ipotesi previste dal CCNL, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Inquadramento Ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. La norma di legge consente di poter assegnare i lavoratori a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale: - in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore; - nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi predette di assegnazione a mansioni inferiori:
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali ... Contenuto riservato agli abbonati. |