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Assegnazione a mansioni inferiori

26 Agosto 2024 |

Solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore o nelle ipotesi previste dal CCNL, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

La norma di legge consente di poter assegnare i lavoratori a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale:

- in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore;

- nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi predette di assegnazione a mansioni inferiori:

  • il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità,
  • e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali ...

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