I lavoratori di un'azienda maturano le ferie in base all'anzianità di servizio (minimo 160 ore, poi 180 e 200 ore). La Circ. INPS 7 ottobre 1999 n. 186 in tema di anticipo dei contributi delle ferie non godute fa riferimento al diritto a 4 settimana all'anno di ferie di cui 2 da usufruire entro 12 mesi e il resto entro 18 mesi. Nel caso in cui un lavoratore maturi più di 4 settimane, e la legge prevede che l'eccedenza si possa anche liquidare al dipendente, se le ferie non vengono comunque liquidate, la ditta è obbligata sulle ore eccedenti a pagare i contributi in anticipo all'INPS?