Clausola di assorbibilità31 Maggio 2023
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Il superminimo è una somma riconosciuta al dipendente in aggiunta alle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge e concordata a livello generalmente individuale. Il superminimo è definito assorbibile quando può essere utilizzato per compensare un futuro incremento retributivo derivante da altre fonti. L’assorbimento può operarsi entro i limiti del trattamento minimo economico spettante in base alle previsioni di legge o collettive. Inquadramento Il superminimo è una somma riconosciuta al dipendente in aggiunta alle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge e concordata a livello generalmente individuale. Il superminimo può essere riconosciuto nel contratto di assunzione o in una separata comunicazione nel corso del rapporto di lavoro. Soggetti interessati Datori di lavoro e lavoratori. Superminimo assorbibile Il superminimo è definito assorbibile quando può essere utilizzato per compensare un futuro incremento retributivo derivante da qualsiasi fonte. L'assorbimento può operarsi entro i limiti del trattamento minimo economico spettante in base alle previsioni di legge o collettive. Superminimo non assorbibile Il superminimo non assorbibile è una somma riconosciuta al dipendente non soggetta ad assorbimento a seguito di incrementi retributivi. Il superminimo non è assorbibile se ne viene espressamente prevista la non assorbibilità, o se viene riconosciuto per un titolo specificato. Normalmente viene previsto per riconoscere al dipendente meriti particolari, o compensare mansioni onerose. È, inoltre, escluso l'assorbimento se il contratto collettivo espressamente lo vieta. Contenuto riservato agli abbonati. |