Il diritto di precedenza: riflessi sulle agevolazioni contributive26 Giugno 2023
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Diritto di precedenza correlato alla risoluzione del rapporto di lavoro Ai sensi dell'art. 15, c. 6, L. 264/49 “i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro ((sei mesi)).” La legge fa nascere quindi un diritto di precedenza in capo al lavoratore in caso di licenziamento:
Sono da escludersi i licenziamenti per motivi disciplinari, siano essi per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nonché le dimissioni, ancorché per giusta causa. Si escludono anche tutte le altre tipologie di licenziamento che traggono origine da motivazioni diverse dalla riduzione di personale o motivi economici, quali ad esempio recesso per superamento del periodo di comporto o per mancato superamento del periodo di prova. Il diritto di precedenza deve essere considerato pieno con riferimento alla sua estensione territoriale o di sede, nel senso che, se anche l'azienda è strutturata in più sedi operative o produttive, la dislocazione del dipendente non è rilevante ai fini del diritto di preceden... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |