Dottrina / Riviste

Nuovo codice degli appalti, clausole sociali obbligatorie ad ampio respiro

05 Giugno 2023 |
Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) conferma l'obbligatorietà della previsione di clausole sociali nei bandi di gara ed avvisi. Le finalità previste dal legislatore contemplano adesso un più ampio spettro di operatività, assegnando alle clausole sociali non soltanto il compito di promuovere la stabilità occupazionale, ma investendo numerose aree di intervento ai cui fini devono essere “orientate”. Appare così potersi dire compendiato il tradizionale dubbio di compatibilità tra l'obbligatorietà del contenuto richiesto dalla legge e le finalità indicate, al fine di soddisfare le legittime istanze di tutela della stabilità occupazionale, contemporaneamente alla garanzia della libertà della (sana) iniziativa economica privata.
Sommario
Gli interessi in campo

Attraverso la previsione delle cosiddette clausole sociali, in caso di cambio di appalto e successione di aziende nella gestione del medesimo, l'ordinamento tende a garantire la continuità delle condizioni di lavoro per i lavoratori già precedentemente occupati, e la conseguente stabilità occupazionale. Si tratta di finalità sociali in linea di principio condivisibili che registrano però la necessità di contemperarle con le esigenze di autonomia della gestione economica dell'impresa.

Se da un lato, infatti, i fini di tutela dell'occupazione risultano evidentemente degni di tutela e rappresentano un impegno per ogni ordinamento evoluto, non di meno la previsione di clausole che impongano tali obblighi nell'occasione della successione di un appalto possono costituire una significativa compressione delle prerogative riconosciute alla sfera giuridica dell'imprenditore. Non vi è dubbio che il diritto al lavoro e le tutele che ne conseguono rappresentano uno dei fondamentali della Carta costituzionale. È altrettanto vero però che la libertà dell'iniziativa economica privata è destinataria nel nostro ordinamento di tutela di identico riguardo, considerato l'art. ...

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