Lavoro stagionale e indennità di malattia29 Maggio 2023
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I contratti di lavoro c.d. stagionali, di norma a tempo determinato, si caratterizzano per la maggior flessibilità nell'ambito delle attività stagionali. Per comprendere al meglio la “nozione” di lavoro stagionale è necessario rifarsi ai contenuti dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015. Secondo tale disposizione, che introduce la citata deroga ai c.d. periodi cuscinetto, le attività stagionali sono quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” nonché le “ipotesi individuate dai contratti collettivi”, fermo restando che “fino all'adozione del decreto (…) continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. Pertanto, le attività stagionali sono quelle individuate:
In merito alle attività stagionali individuabili dalla contrattazione collettiva, l'INL in alcuni interpelli (Int. 20 maggio 2016 n. 15 e Int. 2 ottobre 2019 n. 6), ha chiarito che il rinvio operato dal comma 2 dell'art. 21 D.Lgs. 81/2015 al DPR 15... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |