Dottrina / Riviste

Lavoro stagionale e indennità di malattia

29 Maggio 2023 |
Il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine, applicato ad alcuni lavori legati alle stagioni, che gode di una disciplina particolare, in deroga a quelli che sono i limiti imposti ai normali rapporti a termine. Con lavori stagionali si intendono, infatti, una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell'anno (non solo d'estate), in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto.
Sommario
Le attività stagionali

I contratti di lavoro c.d. stagionali, di norma a tempo determinato, si caratterizzano per la maggior flessibilità nell'ambito delle attività stagionali.

Per comprendere al meglio la “nozione” di lavoro stagionale è necessario rifarsi ai contenuti dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015.

Secondo tale disposizione, che introduce la citata deroga ai c.d. periodi cuscinetto, le attività stagionali sono quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” nonché le “ipotesi individuate dai contratti collettivi”, fermo restando che “fino all'adozione del decreto (…) continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.

Pertanto, le attività stagionali sono quelle individuate:

  • nell'elenco del DPR 1525/63 in attesa del decreto ministeriale richiamato dalla norma;
  • tra quelle “ulteriori” indicate dalla contrattazione collettiva.

In merito alle attività stagionali individuabili dalla contrattazione collettiva, l'INL in alcuni interpelli (Int. 20 maggio 2016 n. 15 e Int. 2 ottobre 2019 n. 6), ha chiarito che il rinvio operato dal comma 2 dell'art. 21 D.Lgs. 81/2015 al DPR 15...

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