Certificazione del contratto02 Febbraio 2026
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Inquadramento La finalità della certificazione, introdotta dal D.Lgs. 276/2003 in attuazione dell'art. 5 L. 30/2003, è quella di ridurre il contenzioso in materia di lavoro in quanto una commissione terza rispetto alle parti, all'esito del procedimento amministrativo seguito all'istanza delle parti, rilascia un atto di certificazione in ordine alla corretta qualificazione del contratto, cui conseguono gli effetti giuridici anche nei confronti dei terzi. Le parti, infatti, all'atto dell'istanza possono chiedere che la certificazione abbia effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali. Invero, gli effetti non comportano preclusioni definitive in ordine ai diritti di un contratto certificato in quanto nei confronti dell'atto di certificazione, infatti, sono esperibili i rimedi di cui all'art. 80 D.Lgs. 276/2003 davanti all’autorità giudiziaria. Tuttavia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le parti debbono esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione. Gli effetti della certificazione permangono comunque fin tanto che non sia stata emessa una sentenza di merito, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Nel corso degli anni la funzione della certificaz... Contenuto riservato agli abbonati. |