Dottrina / Riviste

Il diritto di critica del lavoratore tra libertà di manifestazione e dovere di fedeltà

01 Marzo 2023 |
Monica Lambrou
Il diritto di critica del lavoratore deve confrontarsi con altri diritti connessi alla libertà di iniziativa economica del datore di lavoro e alla salvaguardia del rapporto fiduciario sotteso alla relazione lavorativa, che può risultare irrimediabilmente compromesso da un comportamento del lavoratore di critica e /o di espressione del proprio pensiero non adeguatamente espresso fino ad integrare un illecito disciplinare.
Bilanciamento

Il diritto di critica, in forza del quale i dipendenti possono assumere posizioni critiche nei confronti del datore di lavoro, trova fondamento innanzitutto nell'art. 21 Cost., inoltre nell'ambito dei luoghi di lavoro, il diritto di critica è sancito dall'art. 1 L. 300/70 (c.d. “Statuto dei lavoratori”). Il diritto di critica del dipendente postula un necessario bilanciamento tra la libertà di manifestare il proprio pensiero e la tutela dell'onore e della reputazione dell'azienda (Cass. 18 gennaio 2019 n. 1379) e deve rispettare i canoni contrattuali generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c. e quelli specifici di fedeltà aziendale, di cui all'art. 2105 c.c..

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